FINALITA' 

L'OdV è un'associazione democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. La finalità dell’ODV è promuovere la persona umana, nei suoi diversi aspetti (psicologico, educativo, sociale e relazionale), attraverso la cultura e, più in generale, l'arte musicale, affinché siano rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. L'ODV si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale come indicate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del terzo settore;
  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'OdV intende realizzare le seguenti azioni:

  • Organizzazione e realizzazione di concerti musicali;
  • Organizzazione e realizzazione di eventi culturali;
  • Visite guidate;
  • Collaborazione con gli istituti scolastici;
  • Percorsi di formazione musicale.

Per il raggiungimento di tali scopi potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici. L'ODV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Infine, l'ODV può promuovere e realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell’articolo 7 del D.Lgs 117/2017. Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'ODV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.